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lunedì 27 aprile 2020

Assemblea di condominio, nel verbale vietato divagare

Il documento non è un contenitore nel quale inserire qualsiasi dichiarazione, soprattutto se non pertinente all’oggetto della discussione. A maggior ragione i condomini non possono quindi avere la pretesa di allegare un proprio documento con osservazioni e personali prese di posizione. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma
Pagine a cura di Gianfranco Di Rago

Il verbale assembleare non è un contenitore nel quale i condomini possono pretendere di inserire qualsivoglia dichiarazione, soprattutto se non pertinente all'oggetto della discussione. Fermo restando il loro diritto di intervenire alla discussione ed esprimere il proprio pensiero, occorre, infatti, richiamarsi a quella che è la funzione principale di tale documento, ovvero il tenere traccia delle varie fasi che hanno caratterizzato il procedimento di formazione della volontà condominiale. A maggior ragione i condomini non possono quindi avere la pretesa di allegare al verbale assembleare un proprio documento scritto contenente osservazioni e personali prese di posizione. Il rifiuto opposto dall'assemblea a tale allegazione è perfettamente legittimo e non vizia in alcun modo la validità delle deliberazioni assunte nel corso della riunione. Lo ha evidenziato il Tribunale di Roma nella recente sentenza n. 2281 dello scorso 3 febbraio 2020.

Il caso concreto. Nella specie una condomina, proprietaria di una unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale, aveva impugnato le deliberazioni risultanti dal verbale assembleare sulla nomina dei consiglieri e dell'amministratore, sul bilancio preventivo e relativa ripartizione, sullo stato degli appalti e su questioni varie. La condomina, in particolare, contestava la nullità del deliberato perché il consesso assembleare, nonostante la sua specifica richiesta, aveva deciso di non inserire nel verbale un documento predisposto dal proprio delegato alla riunione, che a suo parere avrebbe dovuto esserne parte integrante.

A cosa serve il verbale assembleare? L'importanza del verbale assembleare è resa evidente dal fatto che esso costituisce l'unico mezzo a disposizione dei condomini e dei terzi per ricostruire il contenuto della volontà assembleare. Detto documento serve per esempio ai condomini assenti, ai quali deve essere obbligatoriamente inviato dall'amministratore nei giorni successivi alla riunione, per venire a conoscenza di quanto deliberato ed eventualmente esercitare il proprio diritto di impugnazione. Esso rappresenta poi il titolo che giustifica una parte dell'operato dell'amministratore, il quale è obbligato a mettere in esecuzione il deliberato assembleare, quale rappresentante della compagine condominiale. Lo stesso costituisce inoltre un fondamentale mezzo di prova in giudizio, consentendo al giudice di ripercorrere il procedimento di formazione della volontà assembleare ai fini dell'accertamento della validità della delibera impugnata.

Il verbale assembleare ha quindi una indubbia rilevanza dal punto di vista probatorio, in quanto finalizzato a riportare fedelmente quanto accaduto nella riunione condominiale. Come evidenziato dalla Suprema corte, quest'ultimo, anche nella parte in cui indica la presenza, di persona o per delega, dei condomini, offre una prova presuntiva, di modo che spetta al condomino che impugni la deliberazione, contestando la rispondenza a verità di detta indicazione, di fornire la relativa dimostrazione. Il verbale assembleare, ex art. 63 disp. att. c.c., consente poi di procedere alla riscossione dei contributi con decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea.



Il verbale consiste quindi nel resoconto completo dello svolgimento della riunione assembleare, dal momento della sua costituzione fino a quello della sua chiusura. Esso deve quindi recare traccia delle varie fasi dell'assemblea, dalla formazione e costituzione della stessa (verifica del quorum costitutivo, nomina del presidente e del segretario, verifica della regolarità degli avvisi di convocazione, controllo delle deleghe rilasciate dai condomini) alla discussione (interventi dei condomini e dell'amministratore, condomini intervenuti o che si sono allontanati), fino alla votazione (punti all'ordine del giorno, verifica del quorum deliberativo, risultato della votazione) e alla dichiarazione di chiusura della riunione.

Nel verbale devono essere indicati gli elementi indispensabili per il riscontro della validità della costituzione della riunione e delle sue deliberazioni.

Esso, infatti, deve costituire lo specchio fedele di quanto accaduto in assemblea, specificando aspetti di fondamentale importanza come il numero dei condomini presenti e i relativi millesimi di proprietà rappresentati, il conferimento delle deleghe, gli argomenti trattati e le decisioni prese, il risultato delle singole votazioni, senza tralasciare tutte le altre informazioni pertinenti allo svolgimento della riunione.

La decisione del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Roma, illustrando la funzione e le finalità del verbale assembleare, ha quindi evidenziato come nel caso in questione dal medesimo risultasse espressamente documentato che il soggetto delegato dalla condomina alla partecipazione all'assemblea aveva chiesto che venisse allegato un documento al verbale e che «l'assemblea si era rifiutata di farlo». Risultava pertanto pienamente documentata l'attività svolta dall'assemblea, che aveva deliberato di non acquisire il documento al verbale. Nella specie il verbale era quindi stato correttamente utilizzato per tenere traccia del contenuto dell'intervento della condomina e della sua richiesta di allegazione della propria memoria scritta.

Circa la determinazione dell'assemblea di non accogliere detta istanza, la stessa, secondo il Tribunale di Roma, era da ritenersi pienamente legittima anche perché, come sottolineato dal giudice, la condomina aveva avuto la possibilità di mettere a verbale ogni dichiarazione pertinente, in quanto attinente agli argomenti posti all'ordine del giorno, al fine di portare a conoscenza degli altri condomini presenti le ragioni del proprio voto. La pertinenza agli argomenti posti all'ordine del giorno della assemblea è quindi da considerarsi una legittima e ragionevole limitazione al diritto di intervento dei condomini, che consente di arginare eventuali condotte poco rispettose della comune esigenza di garantire un ordinato e proficuo svolgimento della riunione condominiale.

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