In Italia, la registrazione delle chiamate all’insaputa dell’interlocutore non costituisce, in determinate condizioni, reato in quanto non lede la privacy (Art. 615 bis cod. pen.). Per la Corte di Cassazione la registrazione delle conversazioni è legittima.
La registrazione su supporto di memoria digitale è sostanzialmente la memorizzazione di quanto già ascoltato dal nostro udito durante la chiamata e memorizzato nella nostra testa. Vietare la registrazione sarebbe per assurdo chiederci di “dimenticare” una conversazione avvenuta (Cass. sent. n. 16886/2007; C. App. Milano, sent. n. 1242/2011, Cass. sent. del 22.04.1992.).
Registrare la conversazione a cui si è preso parte costituisce una sorta di “presa di appunti” al fine di riportare sostanzialmente per iscritto quanto avvenuto durante la conversazione stessa.
La diffusione pubblica di una conversazione privata è invece vietata. Farla ascoltare a terze persone o pubblicarla per esempio su internet o sui social network costituisce infatti illecito penale.
Per poter pubblicare la conversazione è necessario il consenso di TUTTI i soggetti (non solo di alcuni) che vi hanno preso parte. Uno dei casi in cui si ha la possibilità di divulgare la registrazione, facendola ascoltare a terzi senza violare la legge, si presenta quando è necessario tutelare un proprio diritto e fare valere le proprie legittime ragioni. Ciò può avvenire, per esempio, davanti al giudice nell’ambito di un processo civile o penale.
La registrazione della telefonata può essere eventualmente utilizzata anche come prova in un processo, nei confronti della parte avversa, anche se ignara di essere stata registrata. Il Codice della Privacy  (Cod. Privacy art. 13, comma 5, lett. b) consente chiaramente la possibilità di effettuare di “nascosto”  la registrazione della chiamata per far valere un proprio diritto in sede giudiziaria. Questi dati dovranno però essere stati utilizzati esclusivamente per quella finalità e per il tempo strettamente necessario al loro perseguimento.
Differente è invece il caso di un soggetto che registri le telefonate di terze parti, senza il loro consenso e senza l’autorizzazione del Pubblico Ministero nell’ambito di un’indagine penale. In questo caso si tratterebbe di una intercettazione telefonica illecita.
Le stesse regole valgono non solo per la registrazione di una conversazione vocale ma per tutti i tipi di comunicazione come per esempio anche una Videochiamata, una Chat o una conferenza registrato con il proprio Smartphone.
Per concludere con un estratto da una sentenza di Cassazione, ”Chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata” (Cass. sent. n. 18908 del 13.05.2011).