Pagine

domenica 17 dicembre 2023

SANITÀ, LISTE DI ATTESA INFINITE: QUANDO SI HA DIRITTO ALLA VISITA URGENTE (E AL RIMBORSO)

di Antonio Serpetti di Querciara* Il problema delle liste d’attesa e delle cure indifferibili e urgenti è stato affrontato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che ha esaminato il caso delle spese sanitarie sostenute all’estero dal malato che non sia riuscito a ottenere una terapia in tempi brevi. Infatti, in applicazione dell’articolo 32 della Costituzione, il cittadino che versi in condizioni di salute di estrema gravità e che richiedano cure urgenti e qualificate — qualora sia costretto a ricorrere a strutture non convenzionate poiché le strutture pubbliche sono impossibilitate a rendere le prestazioni necessarie — ha il diritto al rimborso delle spese sostenute dal SSN. In tal caso, non possano ostarvi atti amministrativi presupposti e adempimenti burocratici incompatibili con la gravità delle condizioni di salute, in quanto gli stessi sarebbero affetti da illegittimità e, conseguentemente, devono essere disapplicati. Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui era stata rigettata la domanda di rimborso di un intervento chirurgico presso un centro specializzato estero. È stato ritenuta irrilevante la mancata integrazione della condizione prevista dall’art. 2 del D.M.03/11/1989, richiamato dal D.M. 30/08/1991, cioè dell’essere rimasto l’interessato in lista d’attesa in almeno due strutture pubbliche o convenzionate con il SSN per un periodo superiore a quello massimo ivi previsto (Cass., sez. I, 16/07/1999, n. 7537). Il parere del Consiglio di Stato Inoltre, la Cassazione ha ritenuto che, con riferimento al bene salute, è individuabile un nucleo essenziale, in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura, allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, gravità ed urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile un mero potere accertativo della Pubblica amministrazione in ordine alla ricorrenza di dette condizioni (Cass. SS.UU. 17461/2006). A maggior riprova, il Consiglio di Stato ha autorevolmente affermato, in materia di assistenza sanitaria, che il principio della libertà di cura è in piena sintonia con il disposto dell’art. 32 Cost. Infatti, sussiste il diritto del paziente a vedersi riconosciuto il trattamento medico a lui consigliato dal medico curante quando questo non è assicurato da strutture mediche nazionali e non sia in discussione la specialità della cura prescritta ovvero la sua adeguatezza. Nel diritto alla salute, costituzionalmente garantito, è compresa anche tale facoltà in quanto, dalla sua negazione discenderebbe la necessità di sottoposizione a trattamenti sanitari diversi da quelli prescritti con una restrizione insopprimibile dei diritti di malato. Con la conseguenza che il centro pubblico di riferimento, che è chiamato a verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a recarsi all’estero, non può verificare anche la corrispondenza dalle proprie valutazioni terapeutiche della scelta del paziente (Cons. Stato, sez. V, 03/10/2002, n. 5191). Il caso del Tribunale di Bari Altro aspetto di rilevante criticità è dato dalla lunghezza delle liste d’attesa nel caso in cui si dovesse fruire urgentemente di una terapia salvavita. In tale caso, il Tribunale di Bari, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinato l’immediata erogazione di una terapia in favore di un paziente, posto in lista di attesa, sulla base della considerazione che lo stesso avrebbe dovuto conseguire, in via immediata, un risultato terapeutico in relazione alla probabilità che la stessa terapia fosse idonea ad assicurare il prolungamento della sua esistenza in vita e, comunque, il miglioramento delle sue condizioni cliniche. Per tali motivazioni, il giudice barese ha ordinato alla Azienda Unità Sanitaria Locale e all’ospedale materialmente tenuto alla erogazione della terapia l’immediata somministrazione in favore del ricorrente delle prestazioni di chemioterapia e radioterapia, nella misura e per il periodo risultante dalla certificazione del medico curante. Alla luce di quanto esposto, è possibile identificare due rimedi contro le lunghissime liste d’attesa. Il primo consiste nel ricorrere a cure all’estero a spese del servizio sanitario nazionale (ovviamente nei casi e nei limiti indicati dalla legge e meglio definiti dalla Cassazione e dal Consiglio di Stato). L’altro è rappresentato dal ricorso ex art. 700 c.p.c. del paziente all’Autorità Giudiziaria, affinché il Tribunale ordini l’immediata erogazione, in suo favore, della prestazione sanitaria necessaria, urgente ed indifferibile. *Antonio Serpetti di Querciara è avvocato e autore presso Giuffrè-Francis-Lefebvre Iscriviti alle newsletter di L'Economia

Nessun commento:

Posta un commento