Pagine

lunedì 29 aprile 2019

Modello 730 e redditi persone fisiche 2019: le 10 cose da sapere per non fare errori.

Dal 2 maggio si può inviare il «precompilato»

Chi è esonerato

Alcune persone fisiche non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi. Si tratta di chi nel 2018 ha avuto soltanto: 
•redditi da fabbricati e/o terreni non superiori a 500 euro; 
•redditi catastali da abitazione principale e pertinenze (box, cantine) o da altri fabbricati non locati (salvo quelli nel medesimo comune dell’abitazione principale), quale che sia il loro importo;
•redditi di lavoro dipendente o pensione, corrisposti da un unico soggetto che ha effettuato le ritenute o da più soggetti ma conguagliati da uno di essi;
•redditi di lavoro dipendente e assimilati o pensione, anche se corrisposti da più datori di lavoro e non conguagliati, non superiori a 8.000 euro complessivi se il periodo di lavoro o pensione è durato l’intero anno; 
•redditi da assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 8.000 euro complessivi;
•solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (interessi su titoli di Stato, dividendi da azioni non qualificate). Sono esonerati dalla dichiarazione anche i contribuenti che hanno redditi di qualsiasi tipologia (eccetto quelli derivanti da attività svolte con partita Iva) quando l’Irpef dovuta, al netto delle ritenute, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro o pensione, non supera i 10,33 euro.

Le date da ricordare

Dal 15 aprile è possibile accedere alla propria dichiarazione precompilata 2019 sull’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate.
Dal 2 maggio è possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia Entrate direttamente tramite l’applicazione web. 
Dal 10 maggio è possibile inviare il modello Redditi PF precompilato, dopo averlo accettato senza modifiche oppure modificato. 
Entro il 1° luglio: scadenza di presentazione del modello Redditi PF in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale (nei pochi casi in cui è ancora ammessa). 
Entro il 7 luglio: termine di presentazione del 730 al sostituto d’imposta, se presta l’assistenza.
Entro il 23 luglio: scadenza di invio del modello 730 direttamente dal contribuente via web o tramite intermediario (Caf o professionista).
Entro il 30 settembre
: termine ultimo per inviare il modello Redditi PF in via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediario (Caf o professionista).

Chi può utilizzare il 730

I soggetti che possono utilizzare il modello 730 sono i contribuenti che nell’anno di presentazione della dichiarazione si qualificano come: -lavoratori dipendenti e pensionati; 
-soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità; 
-soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; -collaboratori coordinati e continuativi; 
-sacerdoti della Chiesa cattolica;
-giudici costituzionali, i parlamentari e altri titolari di cariche pubbliche elettive;
-soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Possono presentare il 730, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2018 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2019 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. 
In tal caso il 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera A nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. In questo caso, il rimborso viene eseguito direttamente dall’Agenzia Entrate; se dal 730 emerge un debito, va versato con F24.

I vantaggi del 730 (ordinario o precompilato)

Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Il contribuente non deve eseguire calcoli e quindi la compilazione del 730 è più semplice rispetto al modello Redditi PF (ex Unico). Ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre). Se il credito a rimborso è superiore a 4.000 euro, può esserci un controllo supplementare dell’Agenzia Entrate prima di erogare il rimborso, specie se ci sono incoerenze nei dati. Se il contribuente deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga o sulla rata della rendita. Per chi utilizza il 730, in caso di presentazione del 730 precompilato “accettato” senza modifiche (o se le variazioni sono formali e non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta), non verrà effettuato dall’Agenzia Entrate il controllo documentale. Quest’anno è possibile utilizzare la compilazione assistita per tutti gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E, in alternativa alla modalità tradizionale, per modificare in maniera guidata tutto il quadro E della dichiarazione.

Redditi dichiarabili nel 730

La possibilità di utilizzare il Modello 730, invece del più complicato modello Redditi PF, è legata anche alla tipologia di redditi del contribuente. Possono utilizzare il modello semplificato i dipendenti, pensionati e collaboratori che, oltre alla retribuzione o alla pensione, devono dichiarare uno o più dei seguenti redditi: 
•da terreni e/o fabbricati, anche concessi in locazione; 
•da lavoro autonomo occasionale (cioè senza partita Iva) o per diritti d’autore;
•redditi di capitale non soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo definitivo;
•alcuni redditi diversi (es. da cessioni di terreni edificabili; da terreni e/o fabbricati situati all’estero; da attività commerciali occasionali);
•alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata (ad esempio rimborsi di imposte e/o spese dedotte o detratte in anni precedenti).

Chi è obbligato al modello Redditi Pf

Devono compilare obbligatoriamente il modello Redditi PF: 
•i titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o anche se rientranti nel regime dei “minimi” o forfettari; 
•chi ha redditi d’impresa o di partecipazione in società di persone; 
•i contribuenti non residenti in Italia nel 2018 e/o nel 2019; 
•i contribuenti, come i venditori porta a porta, che devono presentare una tra le dichiarazioni Iva, Irap e 770; 
•coloro che hanno plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate; 
•chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti, per i redditi del 2018 del “de cuius”; 
•i titolari di alcune tipologie di redditi «diversi» (es. proventi da cessione di aziende).

Come e quando si versano le imposte a saldo

Per chi utilizza il 730 il pagamento delle imposte viene fatto a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati) mediante trattenuta direttamente dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). Per il modello Redditi PF la scadenza di pagamento per il saldo delle imposte 2018 (Irpef e addizionali, cedolare secca sugli affitti) è fissata al 1° luglio. Il versamento può essere differito al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%, oppure rateizzato. Entro le medesime scadenze va inoltre versato il primo acconto delle imposte sui redditi 2019, pari al 40% dell’Irpef dovuta per l’anno precedente, ossia il rigo Differenza (RN34) del modello Redditi PF 2019. Queste scadenze di pagamento valgono anche per chi presenta il 730 ma non ha un sostituto d’imposta che può effettuare il conguaglio (es. colf di datori di lavoro privati). Rimangono invece fissi entro il 17 giugno (il 16 è domenica) gli acconti di Imu e Tasi.

Che cosa c’è nel modello 730 precompilato

Il 730 “precompilato”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate contiene già come base di partenza:
-i dati della Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente, assimilati o pensione;
-i dati dei familiari a carico ed i versamenti degli acconti effettuati con il 730 o in F24; 
-i compensi di lavoro autonomo occasionale;
-i dati degli affitti risultanti dai contratti di locazione registrati, nonché dai c.d. contratti brevi (se assoggettati a ritenuta e quindi certificati).
Bisogna prestare particolare attenzione agli importi degli affitti, per i quali i dati inseriti in possesso dell’Agenzia Entrate non sono sempre pienamente aggiornati, ad es. per adeguamenti del canone o risoluzioni anticipate.

Novità e conferme per gli oneri indicati nel 730 precompilato

Nel 730 precompilato messo a disposizione dall’Agenzia Entrate vi sono alcuni nuovi oneri, quali: premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili (bonus verde) su parti comuni condominiali. Nel 730 messo a disposizione dall’Agenzia Entrate sono già inserite, come lo scorso anno, le spese sanitarie e gli scontrini delle farmacie, le spese per infermieri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici. Vi sono anche gli interessi passivi sui mutui, i premi assicurativi, incluse le assicurazioni per la tutela delle persone con gravi disabilità, i contributi previdenziali obbligatori e quelli versati per i lavoratori domestici, le spese per gli asili nido, le spese universitarie, gli oneri sostenuti per previdenza complementare, le spese funebri, le spese veterinarie. Nel 730 precompilato sono indicate anche le rate delle spese di ristrutturazione edilizia e quelle per il risparmio energetico, sostenute in anni precedenti. Mentre le spese per lavori di ristrutturazione edilizia su parti condominiali o di risparmio energetico effettuati nell’anno 2018 sono riportate solo nel foglio informativo, da controllare e inserire nel 730 a cura del contribuente.

Come risparmiare: i nuovi oneri detraibili del 2018 (modello 730 o redditi Pf)

Per risparmiare sulle imposte a saldo del 2018 bisogna conoscere quali sono i nuovi oneri detraibili di cui si può fruire quest’anno. Tra questi vi sono: 
- il c.d. “bonus verde”, detrazione Irpef del 36% (da ripartire in 10 anni) fino a un massimo di 5.000 euro di spesa per ogni unità abitativa, per gli interventi di riqualificazione di giardini e terrazzi, come la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; 
- la detrazione del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a 250 euro di spesa; 
- le detrazioni del 30% o del 35% (invece del 26% precedente) per le erogazioni liberali in favore di Onlus, associazioni di promozione sociale ed Enti del Terzo Settore (in alternativa alla deduzione come oneri deducibili entro il limite del 10% del reddito);
- i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

di Stefano Poggi Longostrevi*

Nessun commento:

Posta un commento