Pagine

martedì 2 aprile 2019

Condominio, si può controllare il conto corrente?

 risponde

shadow
Ho chiesto all’amministratore del condominio una copia dell’estratto conto annuale del conto corrente bancario intestato al condominio. Ci ho messo un bel po’ ad averlo. Ci sono delle regole a proposito? Inoltre ho notato che non per tutte le operazioni veniva riportata in modo dettagliato e chiaro la causale. Cosa posso fare per poter avere la possibilità di un effettivo controllo? Lettera Firmata via email
Il condomino può, attraverso l’amministratore, chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, del rendiconto periodico inviato al condominio dalla banca o dalla posta (settimo comma articolo 1129 del Codice civile). Se l’amministratore non dà seguito alla richiesta il condomino può, facendosi carico del solo costo occorrente alla produzione della documentazione, rivolgersi direttamente all’ente presso il quale è acceso il conto, ai sensi del 4° comma dell’articolo 119 del decreto legislativo 1/9/1993, n. 385 (AFB — Collegio di Roma, decisione n. 7960 del 16/9/2016). L’ente è tenuto a fornire copia della richiesta documentazione entro 90 giorni. Se l’estratto del conto corrente bancario o postale non riporta i dettagli cui si riferiscono pagamenti e riscossioni, il condomino può chiedere delucidazioni all’amministratore in sede di approvazione del rendiconto annuale. Se invece vuole documentarsi prima può prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo (quindi non solo in sede di approvazione del rendiconto) ed estrarne copia a proprie spese (1° comma art. 1130-bis del Codice civile), senza essere tenuto a specificarne la ragione; questa facoltà, però, non deve intralciare l’attività amministrativa del condominio e non dev’essere contraria ai principi di correttezza (Cassazione 29/11/2001, n. 15159). Sarebbe comunque opportuno che l’amministratore nel predisporre i pagamenti abbia sempre l’accortezza di indicare con precisione la causale dell’operazione. Con la consulenza dell’avvocato Germano Palmieri

Nessun commento:

Posta un commento