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martedì 27 agosto 2013

I 12 quesiti referendari proposti dai Radicali

Dal 28 al 30 agosto mobilitazione per le firme. Dall’immigrazione alla magistratura, ecco i temi



Abolizione finanziamento pubblico partiti

Per abolire il finanziamento pubblico dei partiti, attivato attraverso i cosiddetti “rimborsi elettorali” che hanno aggirato il voto plebiscitario dei cittadini nel 1993. Vogliamo che i partiti siano finanziati per la forza delle loro idee, e non in forza del loro potere.

Il testo interviene sulla legge n. 96 del luglio 2012 che ha creato un fondo unico per finanziamento pubblico e rimborso spese elettorali (70% del totale) e un altro per il cofinanziamento dello Stato in aggiunta alle donazione private (30%). L’abrogazione riguarda l’intero meccanismo istituito dalla nuova legge e quindi di tutti e tre le tipologie di contributi. Si mantiene invece la disposizione che riguarda le detrazioni per le erogazioni liberali. Rimangono anche le norme relative a uso di locali per attività politiche, quelle sulla trasparenza dei finanziamenti privati, sull’anagrafe patrimoniale dei tesorieri, sui limiti massimi spese elettorali per elezioni comunali e europee. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Libertà di scelta nella destinazione dell’otto per mille

Per restituire l’effettiva libertà di scelta ai cittadini. Vogliamo che la quota relativa alle scelte non espresse sull’8xMille (attualmente più del 50% del totale, circa 600 milioni di euro l’anno, ridistribuita alle confessioni religiose) rimanga in capo al bilancio generale dello Stato.

Viene abrogata la disposizione che prevede che anche l’8x1000 di chi non esprime alcuna indicazione venga ripartito tra le confessioni religiose. Effetti: la quota relativa alle scelte non espresse (attualmente più del 50% del totale, circa 600 milioni di euro l’anno) rimarrebbe in capo al bilancio generale dello Stato anziché essere ripartita in favore soprattutto (al 90%) della Conferenza episcopale italiana. Non si arrecherebbe alcun danno alle attività caritatevoli, visto che il fondo 8x1000 si è moltiplicato per cinque negli ultimi 20 anni, arrivando alla cifra record di un miliardo e cento milioni di euro l’anno! Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Divorzio breve

Per eliminare i tre anni di separazione obbligatoria prima di ottenere il divorzio. Vogliamo che si diminuisca il carico sociale e giudiziario che grava sui cittadini e sui tribunali in termini di costi e durata dei procedimenti. 

Il referendum elimina i tre anni di separazione obbligatoria prima di chiedere divorzio, la cui domanda potrebbe essere fatta contestualmente alla separazione Effetti: riduzione del carico giudiziario e sociale connesso alla durata dei procedimenti di divorzio. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Responsabilità civile dei magistrati

Perché non si ripetano più casi come quelli di Enzo Tortora: processi-mostro al termine dei quali i responsabili non pagano mai, perché in tempi rapidi il cittadino possa ottenere il giusto risarcimento per danni e per le ingiustizie patite.

Con questi due quesiti si intende rendere più agevole per il cittadino l’esercizio dell’azione civile risarcitoria (indiretta) nei confronti dei magistrati, e ciò anche per i danni da questi cagionati nell’attività di interpretazione delle norme di diritto o nella valutazione dei fatti e delle prove. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Contro l’abuso della custodia cautelare

Perché attualmente migliaia di cittadini vengono arrestati, e restano in carcere in attesa di processo per mesi, in condizioni incivili. Perché il carcere preventivo, cioé prima della sentenza di condanna, si applichi solo per reati gravi.

Lo strumento della custodia cautelare in carcere ha subìto una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare, a vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza. Con questo referendum si intende quindi limitare la possibilità di ricorrere al carcere prima di una sentenza definitiva. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Droghe

Per eliminare quelle norme che riempiono le carceri di consumatori. Vogliamo - essendo impossibile una vera legalizzazione, a causa di convenzioni internazionali stipulate dall’Italia - che sia evitata la pena detentiva per fatti di lieve entità, mentre resterebbe la sanzione penale pecuniaria.

Se vincesse il referendum, verrebbe eliminata per tutte le violazioni che riguardano fatti di lieve entità (ad es coltivazione domestica, possesso e trasporto di quantità medie, condotte border line tra consumo e piccolo spaccio) la pena detentiva mentre rimarrebbe la sanzione penale pecuniaria della multa da 3mila a 26 mila euro.
Per via referendaria, a causa delle convenzioni internazionali stipulate dall’Italia, una legalizzazione completa non è raggiungibile. Ma è la nostra prospettiva.
Effetti: Mai il carcere per fatti di lieve entità; Probabile riduzione pressione investigativa su condotte scarsamente offensive e conseguente riduzione carico giudiziario e penitenziario. Propedeutico a riforma politica criminale e uso corretto forze polizia. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Magistrati fuori ruolo

Perché centinaia di magistrati dislocati nei vertici della Pubblica Amministrazione tornino alle loro funzioni originarie, così da smaltire l’enorme quantità di processi che si sono cumulati, destinati inesorabilmente a diventare carta straccia per prescrizione.

Si intende porre un freno al fenomeno dei cosiddetti “fuori ruolo”, ossia a quei magistrati collocati presso gli uffici legislativi dei gabinetti ministeriali, garantendo con ciò la separazione dei poteri ed eliminando la commistione tra magistratura e alta amministrazione. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Immigrazione

Per abrogare il reato di clandestinità, un reato aberrante che punisce una condizione anziché una condotta; e per eliminare quelle norme che incidono sulla clandestinazzazione e precarizzazione dei lavoratori migranti. 

Il primo quesito che abroga l’articolo 10 bis, del T.U. sull’immigrazione, cancella la norma che introduce un reato aberrante che criminalizza una condizione anziché una condotta. Il secondo quesito abroga quelle norme che costringono centinaia di migliaia di migranti al ricatto continuo dei datori di lavoro (creando l’effetto “concorrenza sleale” con i lavoratori italiani) oppure che li obbliga al lavoro nero o al servizio della microcriminalità. Il referendum infatti prevede l’abrogazione degli articoli 4 bis e 5 bis del testo unico immigrazione, entrambi incidenti sul permesso di soggiorno perché legano indissolubilmente la possibilità di restare nel nostro paese - anche di cittadini da anni in Italia - alla stipula di un contratto di lavoro. Si tratta in sostanza di eliminare le due norme più restrittive che hanno caratterizzato il pacchetto sicurezza del 2009 fortemente voluto da Maroni e la legge Bossi-Fini del 2002, per ritornare almeno ad un regime simile a quello introdotto dalla legge Turco-Napolitano del 1998. Secondo il Dossier Caritas 2012, nell’ultimo anno i permessi di soggiorno non rinnovati sono stati 263mila superando il numero dei permessi rilasciati. La maggioranza di queste persone non avrà rinunciato alla speranza che li ha fatti partire, ma sarà rimasta in Italia, alimentando l’area dell’irregolarità e le perdite anche economiche del mancato introito fiscale. È la Fondazione ISMU a stimare che ogni immigrato regolare versa in media quasi seimila euro l’anno tra tasse e contributi. La regolarizzazione di almeno 500 mila lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno già attivi in Italia porterebbe nelle casse dello Stato tre miliardi di euro ogni anno di sole tasse. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Separazione delle carriere dei magistrati

Perché è un diritto del cittadino essere giudicato, come avviene in tutte le democrazie occidentali, da un “giudice terzo”, obiettivo e imparziale. Obiettività e imparzialità che si ottiene, come diceva Giovanni Falcone, solo separando le carriere del Pubblico Ministero e del Giudice.

Il modello processuale del Giusto Processo imposto dall’art. 111 della Costituzione e proprio di ogni democrazia liberale, non può realizzarsi senza un giudice “terzo”, ossia realmente equidistante tra il Pubblico Ministero e il difensore. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Abolizione dell’ergastolo

Perché vogliamo sia applicata la Costituzione. La detenzione deve avere, come finalità la rieducazione del condannato: è un principio di civiltà giuridica in clamorosa contraddizione con il carcere a vita e il “fine pena mai”.

Abolire il carcere a vita significa superare il concetto di pena come vendetta sociale. In molti Paesi europei, e non solo europei, l’ergastolo non è previsto neppure come ipotesi. Quello che deve essere chiaro, al di là delle opinioni politiche e personali, è che la nostra Costituzione afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. E il ‘fine pena mai’ è incompatibile con questo principio costituzionale. Clicca qui per il testo completo del quesito referendario.

Il testo completo dei 12 quesiti 

Abolizione finanziamento pubblico ai partiti
«Volete che siano abrogati:
la legge 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1;
articolo 3, secondo comma: "A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante.";
articolo 3, terzo comma: "I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell’articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità: a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.";
articolo 3, quarto comma: "Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall’articolo 2, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.";
articolo 3, quinto comma: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell’ufficio centrale circoscrizionale relativo all’accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l’elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale.";
articolo 3, sesto comma: "Hanno altresì diritto al contributo di cui all’art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.";
articolo 3, settimo comma: "La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è ridotta al novanta per cento.";
la legge 8 agosto 1985, n. 413 "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’articolo 1;
la legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 9;
articolo 9-bis;
articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "dagli aventi diritto";
articolo 15, comma 13: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all’articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.";
articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali"; articolo 15, comma 16, limitatamente alle parole: "Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all’articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità."; articolo 16;
la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle parole "comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;" e alle parole “e per contributo alle spese elettorali quello di cui all’articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659";
articolo 6;
la legge 2 gennaio 1997, n. 2 "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
allegato A, sezione "Attività", voce "crediti per contributi elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";
allegato A, sezione "Conto economico", lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a) per rimborso spese elettorali", limitatamente alla parola "elettorali";
allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: "per le spese elettorali";
la legge 3 giugno 1999, n. 157 "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "elettorali e"; articolo 1, rubrica dell’articolo, limitatamente alla parola "elettorali";
articolo 1, comma 1: "1. E’ attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.";
articolo 1, comma 1-bis: "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere.";
articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché" e alle parole "Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell’economia e delle finanze.";
articolo 1, comma 3: "3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.";
articolo 1, comma 5: "5. L’ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000.";
articolo 1, comma 5-bis: "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.";
articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole "I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno." e alle parole "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi.";
articolo 1, comma 8: "8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l’erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.";
articolo 2;
articolo 3;
la legge 29 novembre 2004, n. 298 "Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell’articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano";
il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 56, comma 2, primo periodo: "Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.";
articolo 56, comma 3: "3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.";
la legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1: “1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell’articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.”;
articolo 1, comma 4: “4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157.”;
articolo 1, comma 7: “7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l’elezione dell’assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all’unità superiore”;
articolo 2;
articolo 3, comma 1: "1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell’attività politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.";
articolo 3, comma 2: "2. La richiesta si intende effettuata alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; c) risultante dal timbro postale dell’ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata.";
articolo 3, comma 3: "3. La richiesta è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarità delle qualità personali di cui al periodo precedente è comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che è allegato alla richiesta. Alla richiesta è allegata, altresì, la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall’amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta è trasmessa, secondo le modalità previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa.";
articolo 3, comma 4: "4. Qualora più partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta è presentata, secondo le modalità previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all’articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.";
articolo 4;
articolo 5? » 
Libertà di scelta nella destinazione dell’otto per mille
“Volete che sia abrogata la legge 20 maggio 1985, n. 222, limitatamente all’articolo 47, terzo comma, limitatamente al secondo periodo: "In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse ?"
Divorzio breve
«Volete che sia abrogata la legge 1° dicembre 1970, n. 898, limitatamente all’articolo 3, numero 2), lettera b), primo capoverso: "In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta?»
Responsabilità civile dei magistrati
Questito uno: «Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita’ civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 2, comma 2 che recita: nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non puo’ dar luogo a responsabilita’ l’attivita’ di interpretazione di norme di diritto ne’ quella di valutazione del fatto e delle prove?»
Quesito due: «Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 n. 117 recante “Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 5?»
Custodia cautelare
«Volete Voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice diProcedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni?»
Droghe
«Volete che sia abrogato il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente all’articolo 73, comma 5, limitatamente alle parole: "della reclusione da uno a sei a anni e" e comma 5-bis, limitatamente al primo periodo, limitatamente alle parole: "detentive e", e al terzo periodo: "In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata?» 
Rientri nelle funzioni dei magistrati fuori ruolo
Volete voi che siano abrogati:
- il RD 30 gennaio 1941 n. 12 recante “Ordinamento giudiziario”, limitatamente al Capo X recante “Dei magistrati con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia.” e all’art. 210 recante “Collocamento fuori ruolo di magistrati per incarichi speciali”;
- il DLT 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, limitatamente all’art. 18 recante “Incarichi dirigenziali”, limitatamente: – al comma 1, limitatamente alle parole “i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative”; – al comma 2 limitatamente alle parole “ed i magistrati della giurisdizione ordinaria”; e all’art. 19 recante “Magistrati”;
- la Legge 24 marzo 1958, n. 195 recante “Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 7 recante “Composizione della segreteria” limitatamente: – al comma 1 che recita “La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato con funzioni di legittimità che lo dirige, da un magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento”; al comma 2 che recita “I magistrati della segreteria sono nominati con delibera del Consiglio superiore della magistratura. A seguito della nomina sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.
- la Legge 12 agosto 1962, n. 1311 recante “Organizzazione e funzionamento dell’Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia” limitatamente all’art. 1 comma 2 che recita “I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell’ufficio, all’esercizio di funzioni amministrative presso l’Ispettorato generale ”;
- la Legge 27 aprile 1982, n. 186. Recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.” limitatamente all’art. 29 recante “Collocamento fuori ruolo.”
- il DPR 6 ottobre 1993 n. 418 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”
- il DPR 27 luglio 1995, n. 388 recante “Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.”
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” limitatamente all’art. 1 limitatamente : – al comma 66 che recita: “66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.”; – al comma 67 che recita: “67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché’ all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l’amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell’incarico ricoperto fuori ruolo.”; – al comma 68 che recita: “68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.”; – al comma 69 che recita: “69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 70 che recita: “70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.”; – al comma 71 che recita: “71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell’articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 72 che recita: “72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell’incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all’ente o soggetto presso cui è svolto l’incarico. Qualora l’incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.”; – al comma 73 che recita: “73. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 67 e’ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.”; – al comma 74 che recita: “74. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 67, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso?
Immigrazione
Quesito uno, abrogazione reato di clandestinità: «Volete che sia abrogato il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante per effetto delle successive modifiche e integrazioni, limitatamente all’articolo 14, comma 5, limitatamente ai seguenti periodi: “Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un’ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all’allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.”?»
Quesito due, abrogazione delle norme discriminatorie in materia di lavoro regolare e di soggiorno dei cittadini stranieri: «Volete che siano abrogati gli articoli 4-bis e 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nel testo risultante per effetto delle successive modifiche e integrazioni?»
Separazione delle carriere dei magistrati
Volete voi che siano abrogati:
- il Decreto Legislativo 5 aprile 2006 n. 160, e successive modificazioni, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché’ in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150″, limitatamente a: – articolo 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; – articolo 13, comma 3, limitatamente alle parole: “all’interno dello stesso distretto, ne’ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne’ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma puo’ essere richiesto all’interessato, per non piu’ di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed e’ disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneita’ allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere favorevole del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità’ il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita’. Per il passaggio delle funzioni giudicanti di legittimita’ alle funzioni requirenti di legittimita’, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche’ sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”;
- articolo 13, commi 4 che recita “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto di mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamenti di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo’ essere destinato, neppure in qualita’ di sostituto a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo’ realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo’ avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio Superiore della Magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; comma 5 che recita “5.Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianita’ di servizio e’ valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita’ periodiche.”; comma 6 che recita “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita’ di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonche’ limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di
legittimita’ di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”;
- il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante “Ordinamento giudiziario”, e successive modificazioni, limitatamente a: articolo
192, comma 6, limitatamente alle parole: “salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della
magistratura”?”
Abolizione dell’ergastolo
Volete voi che sia abrogato il codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni limitatamente all’articolo 17, comma 1, n. 2 che recita “l’ergastolo;” e all’articolo 22?
radicali / referendum


Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/testo-referendum-radicali#ixzz2dBxQMeDj

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